Circolari

Circolare INAIL n. 10 del 21 marzo 2016 - Nuove procedure per infortuni e malattie professionali.

Circolare n° 33/2016 » 24.03.2016

Con l’allegata circolare n. 10/2016 del 21 marzo, in applicazione delle semplificazioni per i datori di lavoro previste dal decreto legislativo 151/2015 attuativo del Jobs Act, l’INAIL pubblica le istruzioni per la presentazione delle nuove istanze.

Dal22 marzo, infatti, sono operative le disposizioni in base alle quali i certificati medici perinfortuni e malattie professionali sono trasmessi esclusivamente in via telematica direttamente dal medico o dallastruttura sanitaria che presta l’assistenza, nell’ottica di ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro e favorire la dematerializzazione di documenti e procedure.

Il certificato medico lo deve predisporre, in via telematica, il medico o la struttura che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, e trasmetterlo contestualmente all’INAIL con le modalità previste dalla circolare. Predisposizione ed invio che devono avvenire entro le 24 ore successive all’intervento di prima assistenza.

Il datore di lavoro, pertanto, è esonerato dall’obbligo, previsto dalla precedente normativa, di trasmettere all’INAIL il certificato medico, ma dovrà nondimeno indicare nella denuncia obbligatoria di infortunio sul lavoro i riferimenti del certificato medico, resi disponibili dallo stesso Istituto assicuratore sul suo sito, cui potrà accedere attraverso le proprie credenziali, utilizzando i relativi applicativi ivi pubblicati.

Resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare all’Istituto la denuncia di infortunio entro due giorni e la denuncia di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia.

E’ invece esonerato solo nei casi di infortuni mortali o con prognosi superiori ai 30 giorni, per i quali è direttamente l’INAIL ad avere l’obbligo di trasmissione alle autorità di sicurezza.

Gli obblighi del lavoratore rimangono invariati e, pertanto, egli: dovrà avvisare il datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità nonché denunciare la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione, pena la decadenza dal beneficio per il tempo antecedente la denuncia; dovrà altresì fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di emissione e i giorni di prognosi.

L’INAIL mette a disposizione sulportale i seguenti nuovi servizi per gli utenti:

·        Serviziocertificati di infortunio e malattia professionale, riservati ai medici e alle strutture sanitarie, per l’inoltro dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;

·        Cruscottocertificati medici per la consultazione da parte di datori di lavoro e intermediari.

Nel sito si possono inoltre trovare le istruzioni per medici (riguardo la redazione e l’invio dei certificati), per i lavoratori (riguardo le comunicazioni al datore di lavoro), per i datori di lavoro (riguardo la possibilità di consultare dati e la trasmissione delle denunce).

Cordiali saluti.

» Firma Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo  |   Autore CI/RU
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